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Regolamentazione custodia dei cani per l’igiene delle aree pubbliche e tutela della pubblica incolumità

Redazione
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Termoli, 09 novembre 2012 – E’ stata emanata nella giornata di ieri l’ordinanza sindacale n.338 attraverso la quale l’Amministrazione comunale ha inteso regolamentare l’accompagnamento dei cani, da parte dei proprietari o dei conduttori degli stessi,  sulle aree pubbliche, al fine di prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che incidono negativamente sull’aspetto igienico - ambientale derivante dalle deiezioni dei cani nel territorio comunale.

Tale provvedimento, resosi opportuno anche a seguito delle numerose rimostranze pervenute da parte dei cittadini per via dei disagi causati dalle deiezioni canine lungo i marciapiedi, le strade, le piazze e i giardini pubblici presenti nel territorio urbano, prevede, altresì, sanzioni pecuniarie per chi non rispetterà i seguenti adempimenti.

Durante l’accompagnamento dei cani sulle aree pubbliche cittadine è fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani di:

·         munirsi, da esibire su richiesta, di paletta e sacchetto o altra idonea attrezzatura, per l’eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;

·         provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni dei cani facendo uso degli appositi strumenti;

·         depositare quindi gli escrementi, introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all’acqua, nei cestini porta rifiuti.

Nelle aree attrezzate a gioco bimbi, delimitate e non, è vietato introdurre cani, ancorché al guinzaglio con eccezione di quelli che accompagnano persone diversamente abili.

I proprietari e i detentori di cani hanno l’obbligo di applicare la museruola o il guinzaglio agli animali quando si trovano su aree o altri luoghi aperti al pubblico, locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.

E’ consentito tenere liberi e senza guinzaglio i cani soltanto nei luoghi privati (e non aperti a pubblico), quando sono utilizzati per la caccia o dalle forze di polizia e di soccorso per servizio.

I proprietari devono comunque assicurare la custodia dei propri cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.

Dall’osservanza della presente ordinanza sono esenti le persone non vedenti che utilizzano cani guida appositamente addestrati.

Chiunque trasgredisca alla presente ordinanza sarà sanzionato con un’ammenda amministrativa che andrà da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 così come previsto dalle Legge n.689|81. Mentre per chi non provvederà all’immediata rimozione delle deiezioni del cane, facendo uso degli appositi strumenti, è prevista una sanzione amministrativa pari ad € 100,00.

Il Comune di Termoli ricorda, altresì, che i proprietari, possessori e detentori di cani devono provvedere all’iscrizione degli animali all’anagrafe canina regionale presso il Comune di residenza, entro il secondo mese di vita dell’animale; tutti i cani devono essere dotati di tatuaggio indelebile o microchip.

Il proprietario o il detentore ha l’obbligo:

·         di denunciare al Comune di residenza, nel termine di tre giorni dal verificarsi dell’evento, lo smarrimento accidentale del cane o la sottrazione dello stesso allegando copia della denuncia alla autorità giudiziaria;

·         di comunicare la cessione del cane, a titolo oneroso o gratuito, entro 15 giorni alle autorità competenti, comunicando contestualmente le generalità e l’indirizzo del nuovo proprietario;

·         di comunicare alle autorità competenti  il decesso del cane, allegando l’apposito certificato emesso dal veterinario o dal servizio pubblico che ha curato il ritiro dell’animale.

 

Chiunque rinviene un cane vagante deve segnalarlo alla Polizia Municipale per l’attivazione dell’intervento di cattura.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il provvedimento sul sito Internet dell’Ente: www.comune.termoli.cb.it, alla voce il “comune informa”, “Ordinanze”.
 

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