Sindaco
Comune di Termoli
Sig.ri Consiglieri
Comune di Termoli
LORO SEDE
Termoli, 28 settembre 2011
Oggetto: “Proposta di delibera – Regolamento Referendum Consultivo”
Sig. Sindaco e Sig.ri Consiglieri,
vi scrivo questa lettera per informarvi della stesura di una proposta di delibera riguardante la regolamentazione del l'istituto del Referendum Consultivo cittadino.
L'art. 10 dello Statuto Comunale della nostra città prevede tale strumento di partecipazione cittadina ma non avendo mai avuto un “regolamento attuativo” di fatto non è stato mai possibile utilizzarlo.
Non voglio dilungarmi sul citare la Costituzione o note sulla validità e senso di partecipazione che l'istituto del Referendum darebbe alla nostra cittadina. Mi sembra di ricordare che in un incontro pre-elezioni, alla richiesta di regolamentazione del Referendum da parte di un gruppo di cittadini della società civile, tutt i candidati a sindaco hanno risposto in maniera affermativa e chiara sul doverlo fare.
Per i motivi espressi in premessa, considerando l'iniziativa di alto valore civico, vi chiedo di valutare la proposta considerando la possibilità di sottoscrivere l'iniziativa per iniziare da subito una discussione precisa e puntuale nella commissione consiliare competente per arrivare al più presto alla regolamentazione referendaria. Il documento oltre che inviato via mail sarà disponibile presso la portineria comunale per le firme fino a lunedì 3 ottobre. Giorno in cui verrà protocollato.
Cari saluti, Paolo Marinucci.
PROPOSTA DI DELIBERA PROTOCOLLATA OGGI 4 OTTOBRE 2011
Al Presidente del Consiglio
Comune di TERMOLI
e, p.c. Al Sindaco
Comun e di TERMOLI
Termoli, 03 ottobre 2011
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE DI TERMOLI (CB)
Oggetto: “Regolamento Referendum Consultivo”
Premesso che:
L'art. 4 comma 2 della Costituzione Italiana, recita che “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”.
Considerato che
l’art. 18 del titolo 5° della Costituzione, così come modificato, sancisce che “…Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale…”;
Sottolineato che
l'art. 10 dello Statuto Comunale prevede l'istituto del “Referendum Consultivo”;
Visto che
l'istituto del Referendum è un modo per il cittadino di partecipare attivamente alla vita politica e sociale della propria città;
il CONSIGLIO COMUNALE di TERMOLI
DELIBERA
Parte I
REGOLAMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE
COMUNE DI TERMOLI (CB)
INDICE SOMMARIO
TITOLO I - RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO
Art. 1 - Istituzione
Art. 2 - Requisiti
Art. 3 - Promozione del referendum
Art. 4 - Esame di legittimità e di ammissibilità della proposta
Art. 5 - Comitato dei Garanti
Art. 6 - Raccolta delle firme
Art. 7 - Autenticazione delle firme
Art. 8 - Presentazione della richiesta di referendum
TITOLO II - SV OLGIMENTO DEL REFERENDUM
Art. 9 - Indizione
Art. 10 - Periodi di sospensione del referendum
Art. 11 - Revoca del referendum
Art. 12 - Disciplina della votazione
Art. 13 - Commissione comunale per i referendum
Art. 14 - Operazioni di voto
Art. 15 - Operazioni di scrutinio
Art. 16 - Proclamazione dei risultati
Art. 17 - Reclami
Art. 18 - Pronunciamento del Consiglio
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 - Rinuncia della richiesta di referendum
Art. 20 - Disposizioni applicabili
< font size="1" style="font-size: 8pt">Art. 21 - Spese
Art. 22 - Norme transitorie e finali
TITOLO I
RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO
Art. 1
(Istituzione)
1. Il referendum consultivo comunale, istituito dall'articolo 10 dello Statuto e ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali - è disciplinato dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo può essere di tipo propositivo o revocatorio:
a) è di tipo propositivo quando sottopone agli elettori fino ad un massimo di tre proposte di soluzione ad un problema o fino ad un massimo di tre proposte di atti da assumere da parte degli organi comunali competenti;
b) è di tipo revocatorio quando sottopone agli elettori la proposta di revoca di una deliberazione del Consiglio comunale.
Art. 2
(Requisiti)
1. Il referendum è indetto quando lo richieda:
a) il Consiglio comunale, mediante una deliberazione a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati;
b) un decimo (1/10) degli elettori del Comune, riferiti al 31 Dicembre dell'anno precedente.
2. Il referendum deve riguardare materie di esclusiva compe tenza comunale e non è comunque ammesso intorno a proposte già sottoposte a referendum nei precedenti tre (3) anni ovvero già dichiarate illegittime o inammissibili in precedenti consultazioni referendarie.
3. Il referendum non può essere proposto intorno a questioni attinenti:
a) revisione dello Statuto;
b) tributi e bilancio;
c) espropriazioni per pubblica utilità;
d) designazioni e nomine;
e) atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose.
4. Il referendum di tipo revocatorio, oltre a riguardare la sola proposta di revoca di deliberazioni consiliari, non può, inoltre, essere proposto intorno a questioni che abbiano già costituito, in capo dei relativi destinatari, diritti soggettivi il cui affievolimento comporti comunque per l'Amministrazione comunale l'assunzione di oneri finanziari risarcitori di entità superiore al risparmio conseguente all'adozione dell'atto di revoca ivi proposto.
5. Il quesito sottoposto dai proponenti agli elettori deve rendere esplicite � �� ove possibile ed inerente - le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione ed indicare le modalità di copertura di tali oneri. A questo fine, i promotori delegati potranno richiedere alla Segreteria comunale che venga loro tempestivamente indicato l'Ufficio comunale competente alla determinazione dei suddetti elementi di ordine finanziario. Qualora non sia possibile attendere alla predetta determinazione in via breve, sulla scorta dei dati già in possesso dell'Amministrazione, è possibile che la stessa venga indicata con ordini di grandezza approssimativi. Dell'esito della collaborazione con gli Uffici comunali viene redatto un apposito verbale sottoscritto dal Ragioniere Capo. Di tale verbale o, comunque, della relazione presentata autonomamente dal Comitato dei promotori, a cura della Segreteria comunale, viene redatto un estratto, la cui copia va inserita in calce ad ogni successivo documento propulsivo l'istanza referendaria.
Art. 3
(Promozione del referendum)
1. Il comitato promotore del referendum deposita presso il segretario comunale, unicamente al quesito referendario, una proposta di provvedimento amministrativo che il Sindaco sottopone, entro 90 giorni dal deposito, all'esame del Consiglio comunale.
2. L'istanza, redatta in carta libera, deve recare in calce la firma, la data ed il luogo di nascita di almeno cinquanta (50) elettori residenti nel Comune di Termoli e dovrà risultare corredata dei ris pettivi certificati di iscrizione nelle liste elettorali comunali. In calce all'istanza dovranno essere indicati i nominativi di tre fra i promotori, delegati ad illustrare l'istanza di fronte al Comitato dei Garanti nelle forme di cui agli articoli successivi, salvo espressa dichiarazione contraria - e fermo restando il numero massimo di tre - i primi tre firmatari si intendono delegati al ricevimento da parte dell'Amministrazione comunale di tutte le comunicazioni inerenti allo svolgimento delle operazioni referendarie.
3. L'istanza deve indicare se si intende promuovere un referendum di tipo propositivo o di tipo revocatorio.
4. L'istanza deve contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre alla votazione popolare e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da consentire un'agevole ed obiettiva libertà di opzione.
5. Qualora l'istanza riguardi un referendum di tipo propositivo e prospetti alla votazione popolare più proposte, il quesito dovrà essere completato con la formula "quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per ....", cui dovrà seguire l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene richiesto il referendum. L'istanza non potrà prospettare più di due proposte.
6. Qualora l'istanza riguardi un referendum di tipo revocatorio, la proposta dovrà essere completata con la formula "volete che sia revocato/a parzialmente o totalmente ...", con l'indicazione della data, numero e oggetto della deliberazione consiliare sulla quale il referendum sia richiesto. Qualora sia limitata alla sua revoca parziale, deve essere completata oltre che dall'indicazione del numero degli articoli o dei commi di riferimento, dall'oggetto della questione sul quale il referendum sia richiesto. Qualora si richieda referendum per la revoca di parte di uno o più atti deliberativi, dovrà essere, altresì, inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposta la revoca. Può essere omessa l'indicazione dell'oggetto allorquando le altre indicazioni di per sé soddisfino le esigenze di chiarezza e univocità della proposta.
7. L'istanza di referendum di tipo revocatorio limitata ad una parte della deliberazione consiliare è inammissibile quando la sua eventuale recezione comporti l'inapplicabilità delle disposizioni residue.
8. E' consentito presentare un'unica istanza per la proposta di revoca di più deliberazioni qualora queste risultino obiettivamente omogenee ed interconnesse.
9. I cittadini che intendono promuovere un referendum possono richiedere la collaborazione degli Uffici comunali per una corretta e compiuta formulazione della proposta referendaria. Tale collaborazione si limiterà all'individuazione e messa a disposizione della documentazione necessaria. Il Segretario comunale individuerà il Funzionario responsabile del procedimento.
10. Le medesime disposizioni di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, alle richieste di referendum deliberate dal Consiglio comunale, il quale dovrà, altres ì, procedere alla nomina di tre rappresentanti per l'espletamento di ogni incombenza di fronte al Comitato dei Garanti.
11. Per ogni tornata referendaria non possono essere raccolte le firme per più di sei istanze referendarie legittime ed ammissibili, con il limite di due per ogni medesimo Comitato Promotore, ovvero deliberate più di due proposte consiliari, con il limite di una per ogni medesimo gruppo consiliare promotore. Alla presente disposizione si applicano i seguenti criteri:
a) di ogni Comitato Promotore non può essere promossa più di una istanza ove siano state dichiarate legittime ed ammissibili almeno altre cinque istanze da parte di altrettanti Comitati Promotori, ferma in ogni caso la riserva in favore di quelle eventualme nte deliberate dal Consiglio comunale;
b) l'iscrizione delle istanze eventualmente non ammesse nella tornata referendaria in corso non pregiudica la loro promozione, nel rispetto del loro originario numero di iscrizione, nella tornata immediatamente successiva, salvo, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 21 del presente regolamento;
c) la dissomiglianza fra i Comitati Promotori é subordinata alla verifica della mancata identità soggettiva, anche solo parziale, dei rispettivi sottoscrittori.
12. Le deliberazioni consiliari promotrici del referendum che non abbiano sortito una consultazione referendaria nel corso d i uno stesso mandato amministrativo devono essere rideliberate dal Consiglio subentrante. Il voto favorevole assicura il mantenimento dell'originario numero d'ordine.
Art. 4
(Esame di legittimità e di ammissibilità della proposta)
1. La legittimità e l'ammissibilità della proposta referendaria è espressa in via obbligatoria, vincolante e definitiva, dal Comitato dei Garanti di cui all'articolo successivo.
2. Il Segretario Comunale trasmette al Comitato dei Garanti le proposte di referendum entro 15 (quindici) giorni dal loro ricevimento ovvero, in caso di referendum consiliare, dalla comunicazione dell'esecutività della delibera consiliare.
3. Il Comitato dei Garanti è tenuto ad esprimersi entro i 30 (trenta) giorni successivi, salvo una proroga di 15 (quindici) giorni concessa dal Sindaco. I tre promotori delegati di cui all'articolo 3, comma 2, possono chiedere audizione al Comitato dei Garanti per integrare - fermi restando i termini della proposta - le motivazioni della loro istanza. A tal fine, ed, altresì, se lo ritenga, comunque, opportuno al fine di acquisire ulteriori elementi di giudizio, il Comitato dei Garanti invierà loro un avviso di convocazione per la riunione dedicata all'esame di legittimità e di ammissibilità della proposta referendaria. I promotori delegati hanno diritto di far inserire nel verbale della riunio ne le proprie osservazioni.
4. Qualora il Comitato dei Garanti riscontri delle irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione dell'istanza e della prescritta documentazione può stabilire un termine per le eventuali sanatorie o per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.
Art. 5
(Comitato dei Garanti)
1. Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri nominati dal Consiglio Comunale, entro 45 giorni dal suo insediamento, a maggioranza di due ter zi, dei componenti all'interno di una rosa di cinque candidati di comprovata esperienza in diritto amministrativo, all'inizio di ogni mandato consiliare. I cinque candidati della rosa sono indicati nel seguente modo: 3 (tre) dalla maggioranza e 2 (due) dalla minoranza. Almeno 1 (uno) membro del Comitato dei Garanti deve appartenere ad un membro indicato dalla minoranza. Qualora dopo due votazioni non sia stato possibile procedere all'elezione del collegio, il Consiglio dovrà pronunciarsi all'interno di un'altra rosa di candidati.
2. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio comunale e nomina nel suo seno il Presidente. I membri del Comitato non possono essere rieletti per più di due mandati. In caso di vacanza di un seggio del Comitato nel corso del mandato, il Consiglio dovrà provvedere tempestivamente a coprirlo utilizzando i medesimi criteri di cui al comma 1.
3. Il Comitato giudica insindacabilmente:
a) la legittimità e l'ammissibilità dei quesiti referendari a seconda della legge nonché delle disposizioni dettate dallo Statuto e dal presente regolamento;
b) l'improcedibilità del procedimento referendario in caso di revoca accertata nelle forme e nei termini stabiliti dal successivo articolo 12;
c) l'improcedibilità del procedimento referendario per la naturale estinzione dei presupposti di fatto o di diritto che ne avevano motivato la propos ta.
4. In caso di presentazione di più' istanze nel corso di una medesima tornata referendaria, quelle successive alla sesta, ad eccezione di quelle deliberate dal Consiglio comunale, devono essere trasmesse al Comitato dei Garanti solo qualora esso abbia rigettato una o più di quelle prime.
5. I promotori delegati delle istanze di referendum successive a quelle conoscibili dal Comitato dei Garanti devono confermare per iscritto al Sindaco, a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione del risultato referendario di cui all'articolo 18, la richiesta di ingresso della loro proposta nella successiva tornata referendaria. La dichiarazione favorevole comporta il mantenimento, a scalare, del numero d'ordine assegnato originaria mente alla loro istanza ed il suo invio al Comitato dei Garanti entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo 3, comma 1, della tornata referendaria immediatamente successiva.
6. Le decisioni del Comitato dei Garanti sono motivate e, quando siano di rigetto, devono, altresì, indicare le norme che lo hanno determinato.
7. Le decisioni del Comitato dei Garanti, verbalizzate su apposito registro, sono assunte a maggioranza e devono essere tempestivamente comunicate ai tre promotori delegati ed al Sindaco, il quale ne darà immediata comunicazione ai Capigruppo consiliari.
8. Il Comitato d ei Garanti, prima dell'avvio della raccolta delle firme di cui al successivo articolo 7, d'ufficio o, su istanza scritta di due o più Comitati promotori delegati, delibera sull'eventuale accorpamento di più istanze referendarie aventi il medesimo oggetto dichiarate legittime ed ammissibili. Può, altresì, consentire che alla loro riunificazione corrisponda la rideterminazione formale delle relative proposte, salva, comunque, la facoltà di integrazione riservata alla Giunta di cui al precedente articolo 4. In tal caso, nell'atto di indizione, accanto ad ogni proposta o quesito dovranno essere indicati i nominativi dei rispettivi primi tre firmatari.
9. Il Comitato dei Garanti è deputato in via esclusiva a giudicare sugli eventuali conflitti interpretativi concernenti la corretta applicazione del presente regolamento sollevati nel corso delle operazioni refere ndarie. E', inoltre, abilitato a proporre al Consiglio comunale modifiche al presente regolamento.
Art. 6
(Raccolta delle firme)
1. La raccolta delle firme, che riguarda le sole istanze di referendum promosse dai cittadini, è effettuata su fogli di carta libera. Ciascuno di essi deve recare, stampato in epigrafe a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nell'istanza di referendum dichiarata legittima ed ammissibile dal Comitato dei Garanti, nonché allegato copia dell'estratto del verbale di cui al precedente articolo 2, comma 5.
2. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati in unica soluzione all'Ufficio di Segreteria comunale che, dopo aver provveduto ad apporvi il numero d'ordine, il timbro e la data acquisisce la firma per vidimazione del Segretario generale e li restituisce ai promotori delegati che ne rilasciano ricevuta.
3. La raccolta delle firme non può essere effettuata su fogli non vidimati o decorsi 30 (trenta) giorni dalla consegna dei fogli vidimati.
Art. 7
(Autenticazione delle firme)
1. L'elettore appone la propria firma nei fogli, di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e possibilmente l'indicazione di un documento di riconoscimento.
2. La firma deve essere autenticata da un Notaio, da un Cancelliere o Segretario Giudiziario, ovvero dal Giudice Conciliatore o dal Giudice di pace nonché dal Segretario generale, o da Funzionari della Segreteria da lui delegati, e dal Sindaco o da Funzionari da lui delegati o da Consiglieri comunali che ne facciano richiesta, delegati dal Sindaco stesso. La possibilità di delega da parte del Sindaco ai Consiglieri comunali non opera in caso di convocazione di Com izi elettorali.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso, deve indicare il numero delle firme raccolte.
4. Il Segretario generale e i Dirigenti di servizio, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le opportune misure per garantire la disponibilità, secondo orari determinati, dei Funzionari preposti alle autenticazioni.
Art. 8
(Presentazione della richiesta di referendum)
1. La richiesta di referendum, corredata dai fogli di cui all'articolo 6, recanti le firme autenticate, deve essere presentata dai promotori al Segretario Generale entro il 45° (quarantacinquesimo) giorno dalla data di consegna dei fogli da parte dell'Ufficio di Segreteria comunale.
2. Un Funzionario della Segreteria comunale, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della richiesta, della data e del deposito dei documenti. Nel verbale è, inoltre, indicato, su dichiarazione dei promotori, il numero delle firme raccolte.
3. Il responsabile dei Servizi Demografici accerta tempestivamente che tali firme corrispondano a soggetti aventi diritto. In caso di contestazione decide inappellabilmente il Segretario Generale.
TITOLO II
SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM
Art. 9
(Indizione)
1. Il referendum proposto dai cittadini viene indetto se sono state raccolte, nel termine dettato dal precedente articolo 6, comma 3, un numero di firme valide pari ad almeno un decimo degli elettori del Comune, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.
2. Sono ritenute valide le firme autenticate che, recando i requisiti di cui al precedente articolo 7 e raccolte su fogli vidimati come richiesto dall'articolo 6 del presente regolamento, corrispondono a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Termoli.
3. Entro il semestre successivo alla deliberazione, il Sindaco indice il referendum che, salvo i casi previsti dal successivo articolo 12, deve tenersi nella giornata di sabato , accorpando in unica data le proposte di referendum dichiarate legittime ed ammissibili nel corso della precedente tornata referendaria. L'atto di indizione, distinto per ciascun referendum, nel rispetto del numero d'ordine, esplicita i quesiti o le proposte da sottoporre agli elettori, specificando, altresì, se gli stessi sono stati promossi dai cittadini ovvero dal Consiglio comunale.
4. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 07.00 alle ore 22.00.
5. Il Sindaco provvede a dare notizia del referendum mediante affissione all'Albo Pretorio dei decreti di indizione, entro 5 (cinque) giorni dalla loro emanazione, nonché mediante manifesti da affiggersi almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data del referendum e sul sito internet del Comune.
Art. 10
(Periodi di sospensione del referendum)
1. Il referendum non può essere effettuato:
a) nei tre mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio comunale;
b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi e lettorali e l'elezione del nuovo Consiglio comunale;
c) nei tre mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale;
d) nei casi di indizione di elezioni politiche, amministrative ed europee nonché di altri referendum e nei tre mesi successivi al loro espletamento.
2. Nei casi previsti dal comma precedente, il referendum si svolgerà entro 90 (novanta) giorni successivi allo spirare della causa di sospensione, nel rispetto delle procedure stabilite dal precedente articolo 9.
Art. 11
(Revoca del referendum)
1. Il referendum può essere revocato qualora, entro il 90° (novantesimo) giorno dal deposito, gli organi comunali competenti, su proposta del Sindaco, abbiano adottato un atto od una deliberazione sulla stessa materia oggetto della proposta referendaria. In questo caso la proposta accolta esaurisce l'iniziativa referendaria.
2. Il Comitato dei Garanti, cui è trasmesso immediatamente l'atto o la delibera consiliare esecutiva, stabilisce insindacabilmente entro 10 (dieci) giorni se la proposta referendaria sia da considerarsi assorbi ta dal contenuto della deliberazione o se debba, comunque, procedersi allo svolgimento delle operazioni referendarie.
3. Il Sindaco, tramite manifesti o altri strumenti all'uopo adeguati, comunica tempestivamente agli elettori l'eventuale revoca del referendum.
Art. 12
(Disciplina della votazione)
1. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini che hanno compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età nel giorno de lla votazione, iscritti nelle liste elettorali del Comune approvate dalla Commissione Elettorale Circondariale dopo l'ultima revisione dinamica precedente la data del referendum. Dall'elenco degli aventi diritto a partecipare al referendum verranno depennati unicamente, a cura della Commissione comunale per il referendum:
1) nel 45° (quarantacinquesimo) giorno antecedente la data di votazione gli iscritti nelle liste che nel giorno della votazione non hanno compiuto il 18° (diciottesimo) anno di eta';
2) nel 15° (quindicesimo) giorno antecedente la data della votazione gli elettori iscritti e deceduti.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune per Sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione, sono disciplinati, in quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, dalle disposizioni del Testo Unico delle Leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e sue modificazioni.
Art. 13
(Commissione comunale per i r eferendum)
1. E' costituita la Commissione comunale per i referendum, nominata dal Consiglio comunale nel suo seno, che avrà il compito di sovrintendere a tutte le operazioni referendarie nonché alle funzioni di cui al precedente articolo 12, comma 1, ivi compresa la decisione su eventuali ricorsi.
2. La Commissione comunale per i referendum è composta da tre membri effettivi, di cui uno designato dalla minoranza, e da due membri supplenti e dura in carica per l'intera tornata amministrativa. In sede di prima applicazione del presente regolamento il Consiglio comunale provvede all'istituzione della Commissione comunale per i referendum almeno entro 15 (quindici) giorni dall'indizione del primo referendum.
3. Il responsabile dei Servizi Demografici assumerà le funzioni di Segretario della Commissione comunale per i referendum.
4. In ciascuna Sezione elettorale (o più sezioni, fino ad un massimo di tre) è costituito un Ufficio elettorale composto da un Presidente, da tre scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario. La nomina dei Presidenti di seggio e degli scrutatori verrà effettuata mediante sorteggio dai rispettivi albi da parte della Commissione comunale per i referendum riunita in pubblica adunanza entro il 30° (trentesimo) giorno antecedente quello della votazione. Ogni Presidente di seggio dovrà provvedere alla nomina del Segretario tra coloro in possesso dei requisiti per la nomina a scrutatore.
Art. 14
(Operazioni di voto)
1. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore per ciascun referendum, devono possedere le caratteristiche dei modelli riprodotti nelle tabelle C) e D) allegate alla Legge 22 maggio 1978, n. 199 e successive modificazioni, con la dicitura "Referendum consultivo comunale di tipo propositivo" ovvero "Referendum consultivo comunale di tipo revocatorio".
2. Esse contengono la proposta formulata nella richiesta di referendum dichiarata ammissibile, letteralmente riprodotta a caratteri chiaramente leggibili.
3. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto, fino ad un massimo di sei.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 07.00 della giornata di sabato fissata dall'atto di indizione del referendum e terminano alle ore 22.00 dello stesso giorno.
Art. 15
(Operazioni di scrutinio)
1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni della Commissione comunale per i referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei Comitati o dei Gruppi consiliari comunali promotori del referendum, designati dai rispettivi delegati e capigruppo consiliari.
3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto sindacale di indizione dei referendum.
4. Per le operazioni pre-elettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.
Art. 16
(Proclamazione dei risultati)
< font size="1" style="font-size: 8pt">1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici di Sezione elettorale per i referendum interessati alla consultazione, la Commissione comunale per i referendum procede immediatamente in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e, quindi, della somma dei voti validamente espressi; conseguentemente, dopo aver proceduto al riesame dei voti contestati, proclama i risultati del referendum.
2. Di tali operazioni è redatto verbale in 3 (tre) esemplari, di cui uno resta depositato presso l'Ufficio di Segreteria e gli altri due sono trasmessi rispettivamente al Sindaco ed al primo cittadino firmatario ovvero al Capogruppo del gruppo consiliare promotore del referendum.
Art. 17
(Reclami)
1. Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati alla Commissione comunale per i referendum, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di proclamare i risultati.
Art. 18
(Pronunciamento del Consiglio)
1. La soglia per la validità del Referendum è espressa come il 50%+1 della media pesata delle ultime 3 (tre) elezioni comunali tra il numero totale dei votanti e la rispettiva affluenza alle urne. (il 50%+1 della media di TOT_VOTANTI x AFFLUENZA relativa alle ultime 3 elezioni comunali). Qualora la proposta sottoposta a referendum sia stata accolta con la maggioranza dei voti validamente espressi, la Giunta Comunale, entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione dei risultati, sottopone al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito referendario. E cioè si pronuncia secondo una delle seguenti modalità:
A) nel caso di referendum consultivo di tipo propositivo, il Consiglio comunale:
- approva un ordine del gior no che lo impegna a provvedere, ovvero invita l'organo comunale competente a darvi tempestiva attuazione;
- approva un ordine del giorno che, non recependo alcuna delle proposte contenute nel quesito referendario, dà mandato alla Giunta di ricercare nuove soluzioni che devono essere adeguatamente motivate;
B) nel caso di referendum consultivo di tipo revocatorio, il Consiglio comunale:
- delibera la revoca dell'atto oggetto della proposta referendaria;
- approva un ordine del giorno che espone i moti vi in base ai quali reputa di non revocare l'atto oggetto della proposta referendaria;
- approva un ordine del giorno che incarica la Commissione consiliare permanente competente per materia a presentargli entro 30 (trenta) giorni una proposta di revoca, anche parziale, dell'atto oggetto del referendum, corredata dalla proposta per colmare le eventuali lacune normative.
2. Le proposte di referendum non accolte sono, a richiesta dei promotori, discusse in Consiglio comunale, quali petizioni. A questo scopo, si osserva il procedimento disciplinato dall'articolo 9 dello Statuto.
3. Prima della seduta nel corso della quale il Consiglio comunale adotta uno degli atti di cui sopra, il Sindaco convoca i primi tre firmatari della proposta referendaria per acquisire valutazioni sull'esito della consultazione e sulle ipotesi di atti da proporre all'approvazione del Consiglio comunale. Essi hanno comunque diritto di intervenire, una volta e per non più di 15 (quindici) minuti complessivi, nel corso dei lavori della seduta consiliare dedicata all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19
(Rinuncia della richiesta di referendum)
1. Il Comitato dei cittadini promotore dell'istanza di referendum può rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie fino al momento della pronuncia del Comitato dei Garanti. A questo fine, dovrà inoltrare un'apposita istanza scritta al Segretario Generale corredata dalle firme autenticate, a proprie spese, di almeno i quattro quinti dei firmatari dell'istanza di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. Analogamente a quanto stabilito dal comma 1, il Consiglio comunale potrà deliberare di rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie dietro proposta del gruppo promotore sottoscritta da almeno i due terzi dei suo componenti.
Art. 20
(Disposizioni applicabili)
1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste agli articoli 51 e 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo.
Art. 21
(Spese)
1. Le spese per le operazioni elettorali attinenti lo svolgimento dei referendum indetti ai sensi del presente regolamento, nonché quelle per le competenze dovute ai componentidei seggi elettorali, fanno carico al Comune fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 20.
2. A tali oneri si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.
Art. 22
(Norme transitorie e finali)
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla avvenuta dichiarazione di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
Parte II
Di dare al presente atto, con votazione separata, immediata esecutività, ai sensi dell’art.134 del D. Lg.vo 267/2000.

